INVESTIMENTI 2018 E 2019 CON SUPER E IPER AMMORTAMENTI
Pianificare gli investimenti tra il 2018 e il 2019
Le agevolazioni sull’investimento in beni strumentali nuovi, note come super ammortamento e iper ammortamento sono attualmente in scadenza alla fine del 2018. E’ possibile quindi valutare se chiudere dei contratti nel 2018, versando un acconto del 20%, per utilizzare l’investimento agevolato del 2019.
In attesa di conoscere la sorte degli incentivi nella legge di Bilancio 2019, le imprese che stanno pianificando investimenti da realizzare nel prossimo anno possono fare affidamento sulle norme in vigore che, seppur in scadenza a fine 2018, prevedono un prolungamento nel prossimo anno.
Super ammortamento al 130%
L’agevolazione per super ammortamento (che riguarda, oltre alle imprese, i professionisti), rinnovata dalla legge 205/2017, prevede una maggiorazione del 30% del costo dei beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing.
L’incentivo riguarda acquisti di beni strumentali nuovi (escluse le autovetture, anche se strumentali) effettuati sino al 31 dicembre 2018, oppure anche nel primo semestre 2019, in presenza di ordini chiusi entro fine anno con pagamento di un acconto almeno del 20%.
Per fruire del beneficio occorre che entro il 31 dicembre 2018 venga accettato l’ordine dal fornitore o, in generale, venga stipulato un accordo contrattuale vincolante che ha ad oggetto l’investimento. Non sono richieste forme particolari, quindi potrà trattarsi di proposte accettate o di scritture private secondo le ordinarie prassi in uso nell’impresa. Neppure è richiesta la data certa sul documento.
Dovrà inoltre essere versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo risultante dal contratto. In presenza di ordine e acconto pagato al fornitore, la scelta, anche dopo il 31 dicembre 2018, di avvalersi di una società di leasing, non invalida la tempestività della «prenotazione» (risoluzione 132/E/2017). Se il costo a consuntivo supera, per revisione prezzo o per altre cause, quello del contratto, rendendo apparentemente incapiente l’acconto, non c’è da preoccuparsi: l’importo coperto dall’acconto resta agevolabile, mentre non lo sarà l’eccedenza.
Iper ammortamento al 250%
Stessa scadenza per l’iper ammortamento al 150% sugli interventi aventi i requisiti «Industria 4.0», indicati in un allegato A) alla legge 232/2016, ma in questo caso la coda temporale per effettuare gli investimenti (sempre con ordini e acconti del 20% entro fine anno) si protrae fino al 31 dicembre 2019.
Per fruire del beneficio occorre che entro il 31 dicembre 2018 venga accettato l’ordine dal fornitore o, in generale, venga stipulato un accordo contrattuale vincolante che ha ad oggetto l’investimento. Non sono richieste forme particolari, quindi potrà trattarsi di proposte accettate o di scritture private secondo le ordinarie prassi in uso nell’impresa. Neppure è richiesto che i documenti abbiano una data certa.
Dovrà inoltre essere versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo risultante dal contratto. In presenza di ordine e acconto pagato al fornitore, la scelta, anche dopo il 31 dicembre 2018, di avvalersi di una società di leasing, non invalida la tempestività della «prenotazione» (risoluzione 132/E/2017). Se il costo a consuntivo supera, per revisione prezzo o per altre cause, quello del contratto, rendendo apparentemente incapiente l’acconto, non c’è da preoccuparsi: l’importo coperto dall’acconto resta agevolabile, mentre non lo sarà l’eccedenza.
Ad esempio, con un ordine a fine 2018 per 100mila euro e acconto versato di 20mila euro, la iper-deduzione su 100mila è comunque valida anche se il costo finale sale, nel 2019, a 120mila euro, rendendo l’acconto inferiore al 20%.
Consegna entro il 2019
Oltre alla contrattazione e al versamento dell’acconto nel 2018, occorre prestare attenzione al fatto che l’investimento si concretizzi con la consegna o spedizione entro la data limite del 30 giugno 2019 per il super ammortamento e del 31 dicembre 2019 per l’iper ammortamento.
Non necessita che il bene entro la data limite del 30 giugno o 31 dicembre 2019 sia entrato in funzione e neppure, per l’iper ammortamento, che sia realizzata l’interconnessione e redatta la perizia. Queste due condizioni riguardano infatti l’avvio della deduzione e non l’effettuazione.
Anticipazioni sulla Legge di Bilancio 2019
Il disegno di Legge di Bilancio 2019 conferma la possibilità di fruire delle agevolazioni riguardanti gli investimenti in beni strumentali nuovi, aventi i requisiti «Industria 4.0», rientranti nel beneficio dell’iper ammortamento, anche per quelli eseguiti nel periodo d’imposta 2019, nonché per quelli effettuati nel 2020, ma in tale ultimo caso è previsto che entro il 31 dicembre 2019 sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% e vi sia la conferma dell’ordine.
La proroga dell’agevolazione opera per i seguenti periodi d’imposta:
per gli investimenti effettuati nel 2019 sarà sufficiente verificare i requisiti della competenza di cui all’art. 109 Tuir (consegna o spedizione), fermo restando che l’inizio dell’agevolazione richiede l’entrata in funzione del bene e l’interconnessione dello stesso;
per gli investimenti effettuati nel 2020 (consegnati o spediti in tale anno) è invece necessario altresì che entro il 31 dicembre 2019 sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% e vi sia la conferma dell’ordine.
Novità sono invece previste in merito alla misura dell’agevolazione, poiché viene stabilita una "scaletta" inversamente proporzionale al quantum di investimenti effettuati. In particolare:
- si conferma la misura della maggiorazione del 150% del costo di acquisizione per gli investimenti fino ad un importo di euro 2,5 milioni (tale misura dovrebbe intendersi per ciascun periodo d’imposta anche se la norma non lo precisa);
- la maggiorazione è ridotta al 100% del costo di acquisizione per gli investimenti eccedenti l’importo di euro 2,5 milioni e fino ad euro 10 milioni;
- la maggiorazione è ridotta al 50% del costo di acquisizione per gli investimenti eccedenti l’importo di euro 10 milioni e fino ad euro 20 milioni;
- la maggiorazione non spetta per gli investimenti eccedenti la soglia di euro 20 milioni.
03/11/2018